Pensione indiretta e di reversibilità
Pensione indiretta e di reversibilità
Gestione della pratica per il diritto alla pensione in favore dei familiari superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
LA PRESTAZIONE
È un trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta). La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta in caso di:
perfezionamento di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
oppure cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno tre anni nei cinque precedenti la data del decesso.
A chi si rivolge
al coniuge o alla parte dell'unione civile;
al coniuge separato;
al coniuge divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno di divorzio e non abbia contratto un nuovo matrimonio;
ai figli minorenni alla data del decesso dell'assicurato/pensionato;
ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano e frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
ai figli maggiorenni studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.
Quanto spetta
L'importo della pensione ai superstiti è pari a una quota percentuale della pensione già liquidata o spettante all'assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
| Beneficiari | Aliquota |
|---|---|
| Coniuge solo | 60% |
| Coniuge e un figlio | 80% |
| Coniuge e due o più figli | 100% |
Coniuge solo
60%
Coniuge e un figlio
80%
Coniuge e due o più figli
100%
Sostegno al reddito e tutela familiare