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Pensione di inabilità

Pensione di inabilità

Supporto per il riconoscimento dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

LA PRESTAZIONE

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS, e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione), di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Requisiti

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
iscritti alla Gestione Separata.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione. È inoltre richiesta:

la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Quanto spetta

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota retributiva e una contributiva) o interamente contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995.

È prevista una maggiorazione dell'anzianità contributiva (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) riferita al periodo mancante tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini.
Invalidità e inabilità lavorativa

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