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Assegno ordinario d'invalidità

Assegno ordinario d'invalidità

Per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

LA PRESTAZIONE

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È rivolto a:

dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
lavoratori autonomi;
lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

L'assegno ha una durata di tre anni. I percettori possono richiederne la conferma nel semestre precedente la data di scadenza; dopo tre riconoscimenti consecutivi si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti.

Requisiti

capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo;
almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno viene determinato con il sistema di calcolo misto, che prevede una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Se invece il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo.

Invalidità e inabilità lavorativa

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