La pensione privilegiata o di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta per infermità o lesioni contratte per causa di servizio e non richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.
Si rivolge al personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.
Come funziona
Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973) si consegue:
- per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio;
- anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.
Per accedere alla prestazione è necessario:
- l’accertamento clinico CMO;
- l’accertamento del nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.
L’accertamento del Comitato è definitivo:
- per la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio;
- per il rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione.
Aggravamento delle infermità o lesioni
Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può presentare domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo se:
- il trattamento è in corso di erogazione;
- si verificano casi di aggravamento delle infermità/lesioni.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.