La pensione privilegiata o di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta per infermità o lesioni contratte per causa di servizio e non richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.

Si rivolge al personale appartenente a:

  • Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
  • Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.

Come funziona

Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973) si consegue:

  • per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio;
  • anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.

Per accedere alla prestazione è necessario:

  • l’accertamento clinico CMO;
  • l’accertamento del nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

L’accertamento del Comitato è definitivo:

  • per la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio;
  • per il rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione.

Aggravamento delle infermità o lesioni

Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può presentare domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo se:

  • il trattamento è in corso di erogazione;
  • si verificano casi di aggravamento delle infermità/lesioni.

La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.