La NASPI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
I requisiti
La NASPI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentano due requisiti: lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo.
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni o risoluzione consensuale, a eccezione di:
- dimissioni per giusta causa (ad esempio: mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali sul luogo di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni; mobbing; variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda; spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell'art. 2103 c.c.; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico);
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (dai 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del bambino), a eccezione di colf e badanti;
- risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dalla legge Fornero);
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di trasferirsi presso un'altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (art. 6, D.Lgs. 22/2015);
- licenziamento disciplinare.
Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180, l'Istituto ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASPI, nell'ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il requisito contributivo
Per accedere alla NASPI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. È contribuzione utile anche quella dovuta ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
I contributi utili sono:
- i contributi previdenziali comprensivi della quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
- i periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la totalizzazione;
- i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE per i lavoratori frontalieri o transfrontalieri;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per un massimo di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Non sono invece considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro nel rispetto del minimale retributivo;
- Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300).