L'accesso a queste agevolazioni non è un automatismo dato dal riconoscimento dell'invalidità o dell'handicap, ma dipende dal possesso di specifici requisiti, come ad esempio la deambulazione limitata. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali (auto, sussidi tecnici e informatici) e al rilascio del tagliando per il parcheggio e la circolazione è necessario che dai verbali delle Commissioni mediche INPS risulti l'espresso riferimento legislativo.
I verbali hanno raggiunto una strutturazione consolidata che, grazie all'adozione di definizioni più omogenee, consente questa analisi con maggiore facilità. Vediamo cosa può contenere il verbale alla voce dedicata.
Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
«L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5».
Con questa dicitura l'interessato non può beneficiare delle agevolazioni fiscali sopra indicate né usare il proprio verbale per richiedere in Comune il contrassegno invalidi per la circolazione. In questo caso, per avere il contrassegno invalidi, può richiedere la valutazione specifica alla medicina legale della propria ASL.
Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/1992) o non vedente (art. 12 DPR n. 503/1996)
In questo caso si riconosce solo il diritto al pass invalidi per il parcheggio e per la circolazione, che l'interessato può richiedere in Comune portando il verbale.
Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000) o non vedente o sordo (art. 50 L. 342/2000)
Viene riconosciuto il diritto alle agevolazioni nel settore auto (IVA, IRPEF, bollo e imposta di trascrizione) senza l'obbligo di adattare il veicolo, e il diritto all'acquisto di sussidi tecnici e informatici se la domanda è accompagnata da una certificazione sanitaria che mette in relazione lo strumento acquistato con la patologia da cui si è affetti (il cosiddetto «nesso funzionale»).
Invalido con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8 L. 449/97)
Viene riconosciuto il diritto alle agevolazioni nel settore auto con l'obbligo di adattare il veicolo. L'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni.
Handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)
Se è presente questa voce, la persona ha pieno titolo all'accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l'obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge.