A partire dal 1° gennaio 2026 è introdotta una nuova tutela che consiste di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.
L’agevolazione è concessa ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o per i figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell’indennità di frequenza.
La disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Per poter usufruire dei permessi è richiesto che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all’interessato l’apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne).
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.
Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto. Per il personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall’Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.

