L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI È RIVOLTO
L’Assegno Ordinario di invalidità è rivolto ai lavoratori
- dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.
REQUISITI
Può richiedere l’assegno chi, abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione, 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
DECORRENZA E DURATA
L’Assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
L’erogazione dell’Assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’Assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
DECADENZA E RINNOVO
L’Assegno ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

